Art. 37.
(Modifica all'articolo 342 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».